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Vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini: il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo

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Vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo. Ecco cosa cambia e quali sono i motivi.

Vietata la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare: approvato il decreto

Il Consiglio dei Ministri (Cdm) ha approvato un decreto legislativo che modifica l’articolo 114 del codice di procedura penale, vietando la pubblicazione del testo delle ordinanze di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare. Questa misura è stata adottata per rafforzare la presunzione di innocenza degli indagati o imputati.

I motivi

La modifica è stata introdotta per diversi motivi:

  1. Presunzione di innocenza: Proteggere la reputazione degli indagati o imputati fino a quando non viene stabilita la loro colpevolezza in un processo. La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare può influenzare l’opinione pubblica e pregiudicare il diritto a un processo equo.
  2. Riservatezza delle indagini: Garantire che le indagini preliminari possano svolgersi senza interferenze esterne. La divulgazione di dettagli può compromettere l’efficacia delle indagini e la raccolta di prove.
  3. Tutela delle vittime e dei testimoni: Proteggere le persone coinvolte nel procedimento, come vittime e testimoni, da possibili pressioni o ritorsioni.

Questi cambiamenti mirano a bilanciare il diritto all’informazione con la necessità di garantire un giusto processo e la protezione delle persone coinvolte. 

Cosa cambia

Con la nuova normativa approvata dal Consiglio dei Ministri, la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare subirà alcune modifiche significative:

  1. Divieto di pubblicazione integrale: Non sarà più possibile pubblicare il testo completo delle ordinanze di custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell’udienza preliminare.
  2. Sintesi consentita: Sarà permesso pubblicare solo una sintesi del documento, garantendo comunque una certa informazione pubblica ma senza compromettere la riservatezza delle indagini.
  3. Adeguamento alle direttive europee: Questa modifica è stata introdotta per allineare la normativa italiana alle disposizioni della direttiva europea 2016/343, che mira a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto a un processo equo.